
Una delle principali problematiche riscontrate dai concorrenti a concorsi pubblici per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia è quello relativo alla contestazione di eventuali provvedimenti di non idoneità espressi dalle Commissioni mediche nella fase degli accertamenti medici e psicoattitudinali.
È bene da subito considerare che l’art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 circoscrive in maniera precisa le cause di non idoneità al servizio militare, prescrivendo puntualmente i criteri medici da seguire in caso di imperfezioni o infermità.
A tale decreto si aggiunge la direttiva tecnica del 14 Giugno 2014 che puntualizza nel dettaglio le specifiche inidoneità.
Spesso però le Commissioni mediche assumono quale parametro di decisione soltanto la tabella allegata alla direttiva tecnica del 14 Giugno 2014, non prendendo in considerazione il dettato normativo del D.P.R. n. 90/2010.
A tal proposito occorre considerare la gerarchia delle fonti:
– Decreti, che definiscono le cause di inidoneità: queste devono necessariamente essere
individuate in quelle elencate nei Regolamenti adottati con gli appositi Decreti, quale il
D.P.R. n. 90/2010;
– Direttive Tecniche, come quelle di cui trattasi del 4 giugno 2014 che possono solo
specificare nel dettaglio le singole patologie, sempre rimanendo entro il perimetro
definitorio e tipologico tracciato a monte dai decreti (ex multis Consiglio di Stato, sez. II,
28 febbraio 2022, n. 1371; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2026).
Pertanto anche le direttive tecniche e le tabelle di valutazione devono essere interpretate conformemente alla disposizione dell’art. 582 del Regolamento 90/2010.
In proposito deve richiamarsi il granitico orientamento del Consiglio di Stato che opportunamente e in più occasioni ha chiarito «che le cause di inidoneità debbono essere necessariamente identificate in quelle elencate nei regolamenti adottati con appositi decreti, mentre le direttive tecniche possono solo specificare nel dettaglio le singole patologie, rimanendo entro il perimetro definitorio e tipologico tracciato a monte dai decreti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2026)» e che, pertanto, le direttive tecniche non possono che «essere interpretate conformemente alla disposizione dell’art. 582 del Regolamento 90/2010» e al pari di esse, naturalmente, anche le allegate tabelle di individuazione dei relativi coefficienti di idoneità/inidoneità (cfr. Consiglio di Stato, sez. II,28 febbraio 2022, n. 1371).
Conseguenza di quanto appena detto è che molte volte il giudizio di inidoneità notificato ai concorrenti non è motivato e dunque è illegittimo.
Infatti secondo giurisprudenza costante, nel caso di giudizi relativi ad inidoneità per Concorsi nelle forze armate, non è richiesta una particolare motivazione solo ove sia accertata la sussistenza di una patologia ricompresa nella normativa tecnica di settore, trattandosi di giudizio vincolato sorretto adeguatamente dal solo richiamo all’infermità (Consiglio di Stato sent. n. 1640/2016; Consiglio di Stato sent. n. 1371/2022).
È importante ricordare che, per eventuale ricorso al Tar Lazio il termine di scadenza è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di inidoneità, pertanto invitiamo tutti coloro che fossero interessati a contattarci celermente.
Avv. Rosa Guida
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